Cos’è il corrispettivo CMOR?
Il corrispettivo CMOR è un indennizzo che l’attuale fornitore di energia elettrica o di gas addebita in fattura su richiesta di un precedente fornitore, nel caso in cui quest’ultimo abbia fatture non pagate riferite ai consumi e agli oneri degli ultimi cinque mesi di erogazione del servizio. Il fornitore che addebita il corrispettivo CMOR in bolletta non è a conoscenza del nominativo del precedente fornitore che ne ha richiesto l’applicazione, né del credito vantato da quest’ultimo. Tali informazioni possono essere richieste in modo semplice e veloce al servizio SMART Info dello Sportello.
Quali documenti devono essere allegati alla richiesta?
● Copia completa della bolletta riportante il corrispettivo CMOR
● Copia del documento di identità del cliente in corso di validità
● Delega obbligatoria, se la richiesta non è presentata dal cliente intestatario della fornitura ma da un delegato
In quanto tempo si ottengono le informazioni richieste allo Sportello?
Lo Sportello trasmette al cliente finale le informazioni richieste entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta completa.
Importo e fornitore richiedente il CMOR
In caso di contestazioni sul corrispettivo CMOR e sul credito vantato dal precedente fornitore, tale corrispettivo deve essere comunque pagato al fornitore che lo ha addebitato in bolletta. Una volta addebitato, il corrispettivo CMOR entra a tutti gli effetti nel rapporto debito-credito con l’attuale fornitore. Pertanto, in caso di mancato pagamento, l’attuale fornitore può sospendere la fornitura per morosità, nei modi e nei termini definiti dalla regolazione.
Cosa fare in caso di contestazioni sul credito vantato dal precedente fornitore o sulla legittimità del corrispettivo CMOR?
Il cliente deve presentare reclamo al precedente fornitore, che è tenuto a fornire una risposta motivata entro un massimo di 30 giorni solari.
Com’è calcolato il corrispettivo CMOR?
Il valore dell’indennizzo è commisurato alla stima della spesa pari a quattro mesi di erogazione della fornitura, anche non consecutivi, tra gli ultimi 12 mesi di fornitura precedenti la data di switching. Il valore dell’indennizzo non può essere superiore al credito relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri degli ultimi cinque mesi di fornitura, precedenti la data in cui l’utente uscente non è più associato al punto di prelievo o di riconsegna. Inoltre, il valore dell’indennizzo può comprendere l’eventuale valore del corrispettivo CMOR già fatturato da un precedente fornitore e non riscosso.